Dalla rimessione della questione di costituzionalità alla definizione del giudizio a quo “senza la Corte”: verso la responsabilità disciplinare del magistrato?

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Sommario: 1. A premessa: revoca del provvedimento di sospensione (o dell’ordinanza di rimessione?) e responsabilità disciplinare del magistrato. – 2. Dalla questione alla decisione della Corte costituzionale. – 3. Dove “finisce” l’incidentalità”? Sulla (illegittima) prosecuzione del giudizio principale. – 4. … le sue conseguenze “esterne”: sulla responsabilità disciplinare del giudice a quo. – 5. In conclusione: la (illegittima) riappropriazione del giudizio principale all’incrocio tra tutela dei diritti e certezza del diritto.

1. A premessa: revoca del provvedimento di sospensione (o dell’ordinanza di rimessione?) e responsabilità disciplinare del magistrato. – Con sentenza n. 127 del 2021, la Corte costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità della questione di costituzionalità, sollevata dal Tribunale ordinario di Lecce, in relazione agli artt. 438, comma 6, e 458, comma 2, c.p.p. per dedotta violazione degli artt. 24 e 111 Cost.

Il Giudice costituzionale ha, inoltre, con una segnalazione disposto la trasmissione degli atti del giudizio al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione per gli “eventuali provvedimenti di competenza”, a fronte della decisione con cui il giudice a quo, nelle more del giudizio di costituzionalità, ha dapprima sospeso il giudizio principale per poi, viceversa, disporne la prosecuzione sino a definirlo senza attendere il previo pronunciamento della Corte costituzionale.

La decisione costituzionale offre almeno due spunti di sicuro interesse, oltre ai profili di diritto penale sostanziale e processuale su cui non ci si sofferma1. Un primo aspetto investe le relazioni tra il giudice a quo e la Corte costituzionale nel governo della questione di costituzionalità. La decisione della Corte offre infatti l’occasione per ragionare su temi classici della giustizia costituzionale: le modalità di accesso al giudizio di costituzionalità e la sua ratio, il ruolo del giudice a quo in rapporto ai diritti delle parti, gli effetti delle condotte del remittente nelle sue relazioni, talvolta conflittuali, con le competenze costituzionalmente riservate in via esclusiva alla Corte, la identificazione e la gestione delle “patologie” del giudizio a quo.

In secondo luogo, il provvedimento che accompagna la sentenza e con cui il Giudice costituzionale ha disposto la trasmissione degli atti del giudizio al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione induce a riflettere sul rilievo disciplinare del comportamento del magistrato ai sensi della normativa vigente2. Ci si riferisce ad un tema che si ripercuote sui rapporti tra giudici comuni e Giudice costituzionale e che la pronuncia sviluppa secondo una costruzione più oppositiva che collaborativa3, palesando la propria contrarietà rispetto all’operato del giudice a quo, richiamato “all’ordine” tramite una segnalazione formale all’organo incaricato di promuovere l’azione disciplinare.