PIAO e “valore pubblico”*

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Sommario: 1. – Oggetto specifico dell’analisi; 2. – Quadro normativo: asimmetrie fra obiettivi e relativi piani “assorbiti” nel PIAO; 3. – Cenni introduttivi alla nozione di “valore pubblico” e sua incapacità di affrancarsi da istituti più tradizionali; 4. – Segue. Ulteriori discipline in direzione della nozione di “valore pubblico” e conferme di quanto rilevato in precedenza; 5. – Tentativo della disciplina normativa sul PIAO di definire una nozione giuridicamente apprezzabile di “valore pubblico”.

1. Oggetto specifico dell’analisi. – Il Piano integrato di attività e di organizzazione (di seguito: PIAO) è un atto che, per sua stessa definizione, ne “integra” altri ad esso preesistenti: una sorta di Piano dei piani. Esso però non è ingabbiato nel recinto dei piani che “assorbe”, non si limita a tramutare i vecchi “piani” nelle nuove “sezioni” ma va ben oltre, interessandosi sia della possibile integrazione fra attività e relativi obiettivi riconducibili alla pianificazione tradizionale assorbita, sia della individuazione di nuovi obiettivi non previsti da tale pianificazione tradizionale. L’integrazione accennata – ed è questa la componente che a parere di chi scrive meglio identifica il PIAO – mira a privilegiare le misure che colgono più finalità quando queste operano congiuntamente, migliorando per questa via qualità ed efficienza dell’azione amministrativa. Si prenda il caso dell’integrazione determinata dalla digitalizzazione di taluni procedimenti, che potrà risultare utile sia sul fronte della prevenzione degli abusi amministrativi (tracciabilità, fruibilità dei dati, ecc.), sia su quello della efficienza amministrativa quale fattore di riduzione dei tempi dei procedimenti.