Diritto e Società
Rivista trimestrale fondata nel 1973
da Giovanni Cassandro, Vezio Crisafulli e Aldo M. Sandulli
III serie – 1/2015
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sommario
saggi
Gustavo Zagrebelsky, Il tempo e lo spazio del “capro espiatorio”. Del paradosso della dignità in carcere …. 1
Claudio De Fiores, Interpretazione delle leggi e interpretazione costituzionale ….13
Tatiana Guarnier, Legge di delega e questione di fiducia. Appunti su una convivenza sospetta …. 51
Antonio Iannuzzi, Crisi economico-finanziaria e decreti-legge “manifesto”. Sulla dubbia legittimità costituzionale delle numerose previsioni dichiarate salvifiche ed urgenti che differiscono i loro effetti al momento dell’adozione delle norme di attuazione …. 105
osservatorio
Flaminia Aperio Bella, Studio sull’attuale consistenza delle nozioni di impresa pubblica e organismo di diritto pubblico …. 139
attualità
Marco Olivetti, La forma di governo nella costituzione tunisina del 2014 …. 195
recensioni
Giuseppe Morbidelli, Poteri impliciti. Recensione a Cristiano Celone, La funzione di vigilanza e regolazione dell’Autorità sui contratti pubblici, Milano 2012 …. 223
Abstract
Gustavo Zagrebelsky, Il tempo e lo spazio del “capro espiatorio”. Del paradosso della dignità in carcere
L’Autore compie una riflessione sul carcere, muovendo dal rapporto che esiste tra esso e i principi costituzionali. Dopo alcune considerazioni sulla funzione sociale del capro espiatorio, l’Autore afferma che l’idea della conciliabilità tra la dignità umana e la condizione carceraria in quanto tale è una nobile illusione, perché il carcere contraddice qualsivoglia concezione della dignità, essendo quello, nonostante il riconoscimento di diritti in capo ai detenuti, un microcosmo avulso dalla comune condizione umana. L’Autore prosegue poi la riflessione evidenziando come secondo Costituzione la pena carceraria dovrebbe essere considerata extrema ratio, perché è soltanto fuori dal carcere che è possibile la risocializzazione del condannato. Di qui, la proposta di ripensare alle pene in una prospettiva non segregante: l’Autore considera alternative possibili le sanzioni restitutorie e risarcitorie così come la giustizia riparativa, restaurativa, riconciliativa.
The Time and the Space of the “Scapegoat”. On the Paradox of Dignity in Prison
The Author meditates on prison, moving from the relationship existing between prison and constitutional principles. After some considerations on the social function of the scapegoat, the Author affirms that the idea of a possible conciliation between human dignity and detention as such is a noble illusion. The prison, indeed, contradicts any concept of dignity, because, despite the recognition of some rights for the detainees, it is a microcosm divorced from common human condition. The Author proceeds noting that, according to the Constitution, the detention sentence should be considered as a means of last resort, because it is only outside prison that the re-socialization of the convicted can be pursued. Consequently, he proposes a reorganization of penalties in a non-segregating perspective: the Author considers possible alternative sanctions (i.e.: restoration and restitution) as well as restorative, reparative and reconciliative justice.
Claudio De Fiores, Interpretazione delle leggi e interpretazione costituzionale
L’Autore esamina il rapporto fra l’interpretazione della Costituzione e l’interpretazione delle leggi, analizzando in particolare le differenti tecniche interpretative delle norme giuridiche: interpretazione giudiziale, interpretazione autentica, interpretazione dottrinale. In questa prospettiva l’articolo ripercorre le principali tappe del pensiero giuridico: il metodo scientifico di Savigny, il procedimento spirituale di Kelsen, il realismo giuridico di Ross, la teoria originalista americana, la teoria della bivalenza di Dworkin. Secondo l’Autore con l’entrata in vigore della Costituzione sarebbe emersa una nuova teoria dell’interpretazione che utilizza tecniche e strumenti differenti da quelli impiegati generalmente per l’interpretazione delle leggi.
Interpretation of Acts and Constitutional Interpretation
The Author examines the relationship between the interpretation of the Constitution and the interpretation of acts and especially the different methods of interpreting the rules of law: judicial interpretation, interpretative acts, interpretation of legal doctrine. In this perspective, the article analyzes the development of the legal literature: the scientific method of Savigny, the spiritual way of Kelsen, the legal realism of Ross, the original intent of the American jurists, the theory of the bivalence of Dworkin. The Author considers that the Constitution has meant the emergence of a new theory of legal interpretation that uses other instruments than those are generally applied for the interpretation of the acts, leading to the achievement of a specific statute for the interpretation of constitutional law.
Tatiana Guarnier, Legge di delega e questione di fiducia. Appunti su una convivenza sospetta
Il saggio studia le più recenti prassi della delegazione legislativa, con particolare riguardo al procedimento di formazione della legge di delega. Constatato un frequente uso della questione di fiducia su maxi-emendamenti integralmente sostitutivi del testo della legge di delega, l’autrice studia i profili di incostituzionalità di queste prassi, sia con riferimento all’art. 76 Cost., sia con riferimento all’art. 72, comma quarto, Cost.
Nel silenzio che la Costituzione riserva all’istituto della questione di fiducia e a quello degli emendamenti, il saggio ricostruisce il quadro costituzionale di riferimento, dimostrando l’incompatibilità con la legge di delega della questione di fiducia, per come disciplinata dai regolamenti parlamentari, con l’aiuto della giurisprudenza costituzionale che ha contribuito negli ultimi anni a delineare il rapporto fra Governo e Parlamento nell’esercizio di altra funzione normativa primaria (quella di decretazione d’urgenza).
Dall’analisi emergono numerosi profili di incostituzionalità, sia per il mancato rispetto della separazione delle funzioni, sia per la sovrapposizione fra soggetto delegante e soggetto delegato, sia per il mancato rispetto della riserva di Assemblea, sia per le alterazioni della forma di governo che ne conseguono. Queste violazioni risultano aggravate quando la questione di fiducia viene apposta su maxi-emendamenti, ragione per cui il lavoro dedica un apposito spazio alle relative prassi ed alle specifiche ragioni di incostituzionalità.
Enabling Act and Vote of Confidence. Notes on a Suspicious Cohabitation
The essay studies the more recent practices of enabling legislation, with particular regard to the procedure of creation of the enabling acts. Noted a frequent use of the vote of confidence on maxi-amendments that integrally replace the text of the enabling act, the author studies the issues of unconstitutionality of these practices, both with reference to art. 76 of the Constitution, and with reference to art. 72, par. 4, of the Constitution.
As the Constitution is silent both on the vote of confidence and the amendments, the article retraces the constitutional framework, demonstrating the incompatibility between enabling acts and vote of confidence, as regulated by parliamentary rules, with the support of the constitutional case-law that in recent years has contributed to define the relationship between Government and Parliament in the exercise of another primary legislation function (that of urgent decrees).
The analysis reveals several unconstitutionalities: the incompliance of the separation of competences, the overlapping between enabling and enabled bodies, the incompliance of the parliamentary debate’s reservation, and the alterations of the form of government that these practices imply. These violations are worsened when the vote of confidence concerns maxi-amendments, so the work devotes a particular attention to this practice and to its specific reasons of unconstitutionality.
Antonio Iannuzzi, Crisi economico-finanziaria e decreti-legge “manifesto”.
Sulla dubbia legittimità costituzionale delle numerose previsioni dichiarate salvifiche ed urgenti che differiscono i loro effetti al momento dell’adozione delle norme di attuazione La ragione genetica degli ultimi tre governi che si sono succeduti è stata quella di fronteggiare la dirompente crisi economico-finanziaria in atto. Lo strumento privilegiato per far fronte all’emergenza economica è stato il decretolegge. Tuttavia, i decreti che sono stati adottati hanno fatto ampiamente ricorso, per diverse ragioni, a norme non immediatamente applicative, ma destinate ad acquistare efficacia solo a seguito dell’adozione di atti secondari.
Il saggio analizza l’azione dei due governi che hanno preceduto quello attualmente in carica, facendo emergere, attraverso l’analisi dei dati quantitativi, come il tasso di attuazione delle norme contenute nei decreti-legge anticrisi sia davvero molto basso. Se di per sé il ricorso eccessivo da parte di un decreto legge a norme secondarie costituisce una patologia, la ricorrente mancata adozione delle norme attuative rappresenta una conferma dell’incostituzionalità di tali decreti per l’evidente insussistenza del presupposto costituzionale della straordinaria necessità e urgenza.
Economic and Financial Crisis and Token Decree-law. About the Doubtful Constitutional Legitimacy of Many Acts Declared Urgent and Necessary to Save the State Whose Effects Are Postponed to the Adoption of the Norms of Implementation
The genetic reason behind the creation of the last three governments has been the necessity to deal with the serious economic and financial crisis. The instrument preferred to face the economic emergency has been the decree-law. Nevertheless, the decrees adopted have frequently used, for different reasons, norms that are not self-executing but that will become effective only after the adoption of secondary acts.
This paper analyses the action of the two governments that had come before the one now in charge, with the aim to underline, through the exam of the quantitative data, that the rate of implementation of the norms contained in the anticrisis decree-laws is very low. Besides the fact that the excessive use of secondary norms into decree-laws indicates a pathology, the frequent missed adoption of norms of implementation represents a confirmation of the unconstitutionality of these decrees because of the clear lack of the constitutional requirement of the extraordinary necessity and urgency.
Flaminia Aperio Bella, Studio sull’attuale consistenza delle nozioni di impresa pubblica e organismo di diritto pubblico
Lo scritto prende le mosse da recenti pronunce giurisdizionali e evoluzioni normative per riflettere sull’attuale consistenza delle nozioni di impresa pubblica e organismo di diritto pubblico nell’ambito del sistema dell’affidamento di commesse pubbliche, con particolare riferimento ai settori di acqua, energia, trasporti, telecomunicazioni, gas e poste (ex esclusi). Tenendo a mente la rigida funzionalizzazione che ha guidato l’elaborazione e l’evoluzione delle due figure in ambito eurounitario, l’analisi dell’ambito soggettivo di applicazione delle regole di evidenza pubblica è condotta evidenziando le differenze tra impresa pubblica e o.d.p. e rifuggendo da semplicistici riferimenti alla nozione di “pubblica amministrazione”. L’applicazione dell’approccio scelto al dibattito sull’ambito oggettivo di operatività del regime ad evidenza pubblica negli affidamenti nei settori speciali consente di (i) delineare il confine tra le attività “strumentali”, in cui trovano applicazione le regole evidenziali, e quelle in cui tali norme non hanno ragione di operare, con ciò che ne discende in termini di giurisdizione competente a conoscere delle relative controversie, (ii) riconsiderare
la nozione di o.d.p. in parte qua.
About the Notions of “Public Undertaking” and “Bodies Governed by Public Law”
In the light of some recent court decisions and legislative reforms, the article focuses on the notions of “public undertaking” and “bodies governed by public law” within the system of public procurement, especially in the water, energy, transport and postal services sectors. According to the strict functionalization that guided the development of the two notions in EU law, the analysis of the subjective scope of application of procurement procedures is carried out highlighting the differences between “public undertaking” and “bodies governed by public law”, avoiding references to the notion of “public administration”. If the same approach is applied to the objective scope of application of procurement procedures in the above sectors it allows (i) to identify the contracts awarded “for purposes other than the pursuit of their activities” in water, energy, transport and postal services, where procurement procedures are not applicable (with relevant consequences on the competence for judicial review), (ii) to reconsider the notion of “o.d.p. in parte qua”.
Marco Olivetti, La forma di governo nella costituzione tunisina del 2014
La Costituzione tunisina del 2014, che costituisce il risultato del complesso processo costituente apertosi dopo la caduta del presidente Ben Alì nel 2011, contiene una disciplina dettagliata degli organi di governo fra cui è distribuita la funzione di indirizzo politico (Assemblea dei Rappresentanti del Popolo, Presidente della Repubblica, Capo del Governo): essa regola la formazione, il funzionamento, le competenze di tali organi ed i rapporti fra di essi. Le caratteristiche principali della forma di governo tunisina sono un parlamento monocamerale ed un potere esecutivo di carattere dualistico, fra le cui due “teste” – il Presidente della Repubblica e il Capo del Governo – è previsto un preciso sistema di checks and balances. Malgrado una disciplina dei rapporti fra tali organi che utilizza varie tecniche del parlamentarismo razionalizzato (la regolazione dettagliata della formazione del governo e del rapporto fiduciario, nonché delle forme di partecipazione del Presidente della Repubblica al processo decisionale politico), non è per il momento chiaro se il sistema tunisino di governo sia collocabile fra i regimi parlamentari o fra quelli di carattere semipresidenziale e, in questa seconda eventualità, di quale tipo di semipresidenzialismo si tratti. La prassi che va emergendo dopo l’entrata in vigore della Costituzione sembra far intravedere un ruolo non meramente rappresentativo del Capo dello Stato, ma all’interno di un contesto pluralistico, che dovrebbe differenziare sensibilmente la forma di governo tunisina dal presidenzialismo autoritario tuttora dominante nel mondo arabo.
The System of Government in the Tunisian Constitution of 2014
The Constitution of Tunisia, adopted in 2014, is the result of the complex process of constitution-drafting that begun in 2011 after the fall of president Ben Alì and includes a detailed regulation of the governing authorities between which the political power is shared (Assembly of People’s Representatives, President, Head of the Government): the Constitution regulates the formation, the working and the competences of such authorities, as well as their respective relations. The main characters of the Tunisian system of government are a singleChamber Parliament and the dualistic structure of the executive power: the Constitution foresees a system of checks and balances between the two “heads” of the Executive (the President and the Head of the Government). Notwithstanding a regulation of the relations between such authorities that is clearly inspired to the techniques of the so-called “rationalized parliamentarism” (the detailed regulation of the formation of the government and of the relation of confidence between Parliament and Government, as well as the regulation of the forms in which a participation of the President to the decision-making process), it is not clear for the moment if the Tunisian system of government should be included between the parliamentary or between the semi-presidential systems, and, in this second case, which kind of semi-presidential government should it be. The constitutional practice that is emerging after the entry into force of the Constitution outlines a non merely representative role for the Head of the State, but in a pluralistic context, that is supposed to distinguish clearly the Tunisian system of government from the forms of authoritarian presidentialism that currently still prevail in the Arab world.