Diritto e Società

 

Rivista trimestrale fondata nel 1973

III serie – 2/2021

da Giovanni Cassandro, Vezio Crisafulli e Aldo M. Sandulli

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Sommario

saggi

Paolo Carnevale, Figlio di un dio minore? Qualche considerazione sparsa sul vizio formale di legge e sulla sua sindacabilità nel nostro sistema costituzionale….153
Andrea Crismani, La dinamica relazionale tra collettività e attività finanziaria ….181
Guido Rivosecchi, Riparto delle competenze e finanziamento delle funzioni tra Stato e Regioni nella tutela del diritto alla salute: dall’emergenza alla stabilizzazione ….223

osservatorio

Rosario Ferrara, Il cambiamento climatico e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): un’introduzione al tema ….271

attualità

Massimiliano Viola, Sulla distinzione tra disposizione e norma e l’interpretazione creatrice…. 293


Abstract

Paolo Carnevale, Figlio di un dio minore? Qualche considerazione sparsa sul vizio formale di legge e sulla sua sindacabilità nel nostro sistema costituzionale

Lo scritto intende svolgere qualche considerazione sull’attualità del valore del sindacato sul vizio formale di legge. Dopo averne sinteticamente ripercorso la parabola storica nella nostra cultura giuridica, sia in epoca statutaria che in quella repubblicana, il saggio si sofferma sul processo di progressiva svalutazione del vizio di forma, che ha trovato una delle sue più articolate espressioni nel tentativo di dequalificarne lo statuto teorico, mercé il depotenziamento del significato dell’ossequio delle forme della produzione rispetto alla salvaguardia degli interessi sostanziali cui è, invece, indirizzato il controllo sul vizio materiale. Segue una critica alla teorica in questione, nel solco di un’operazione tutta rivolta a ricuperare il senso profondo ed il valore sistemico dell’esigenza dell’osservanza della norma sulla normazione legislativa.

Son of a Minor God? A Few Scattered Considerations on the Formal Defect of the Law and its Questionability in our Constitutional System

This article aims to make some considerations on the topicality of the value of reviewing formal defects in the law. After briefly retracing its historical course in our legal culture, both in the age of the Statute and in the republican period, the essay focuses on the process of progressive devaluation of the defect of form. It has found one of its most articulate expressions in the attempt to de-qualify its theoretical statute, through the de-emphasisation of the meaning of observance of the forms of production with respect to the safeguarding of the substantial interests to which the control on the material defect is, instead, addressed. What follows is a critique of the theory in question, in the wake of an operation aimed at recovering the profound sense and systemic value of the requirement of respect for the norm of legislative regulation.

Andrea Crismani, La dinamica relazionale tra collettività e attività finanziaria

Lo scritto si popone l’obiettivo di dimostrare l’attualità della teoria sulle garanzie obiettive dell’effettiva e integrale destinazione dei mezzi pubblici ai fini pubblici e della correttezza dei criteri di gestione, la quale nella dottrina pubblicistica non ha sortito successi. La dimensione dell’interesse era oscurata per il fatto che il diritto di azione è riservato al soggetto organizzato, che è il solo a poterlo tutelare con effettività. È da dire, invece, che le garanzie obiettive dalle quali si ricavano gli interessi finanziari possono esplicarsi in altri ambiti diversi dalla funzione giurisdizionale in particolare, al di fuori della giurisdizione soggettiva e pertanto la ricerca della loro causa giustificativa non va circoscritta all’ambito giurisdizionale ma in sede di tutela oggettiva. Con riferimento agli interessi finanziari si possono, infatti, individuare norme che prevedono i soggetti preposti alla loro tutela e forme di legittimazione procedimentale che rafforzano il riconoscimento giuridico della loro esistenza.

The Relational Dynamics among Collectivity and Financial Activity

The purpose of the paper is to demonstrate the topicality of the theory on objective guarantees regarding the effective and full destination of public money for public purposes and the correctness of management criteria. For a long time this theory remained obscured due to the fact that the right of action is considered to be reserved to an organized subject, who is the only one who can effectively protect it. It must be considered, however, that the objective guarantees from which the financial interests of the collectivity are derived, can be expressed in other areas other than the jurisdictional function in particular, outside the subjective jurisdiction and therefore they should not be limited to the jurisdictional area but in the broader context of objective protection.

Guido Rivosecchi, Riparto delle competenze e finanziamento delle funzioni tra Stato e Regioni nella tutela del diritto alla salute: dall’emergenza alla stabilizzazione

Il contributo prende in esame il riparto di competenze tra Stato e Regioni e il sistema di finanziamento del diritto alla salute con particolare riguardo alla crisi pandemica per sostenere che quella realizzata dai decreti-legge dell’emergenza costituisce legittima determinazione di inderogabili principi fondamentali della legislazione statale, senza che sia necessario ricorrere a soluzioni di ulteriore accentramento nella legislazione e nell’amministrazione in esito al ritaglio particolarmente ampio della materia «profilassi internazionale» (sent. n. 37 del 2021) rispetto alle linee interne sinora seguite dalla stessa giurisprudenza costituzionale e rivolte a garantire il modello dualista Stato-Regioni. Andrebbe invece assicurata da un lato l’attuazione dell’art. 119 Cost. per garantire risorse “certe” alle Regioni, chiamate dallo Stato all’esercizio di funzioni amministrative anche in periodo di crisi; e, dall’altro lato, la realizzazione del principio collaborativo e, in caso di fallimento regionale, l’effettività dei poteri sostitutivi statali (sent. n. 168 del 2021) al fine di garantire il principio della responsabilità politica nella cura del diritto alla salute.

Division of Competences and Financing of Functions between State and Regions for the Protection of the Right to Health: from Emergency to Stabilization

The contribution analyses the division of competences between State and Regions and the system for the financing of the right to health, in particular with regard to the pandemic crisis. It argues that what the decree-laws adopted in the aftermath of the emergency prescribes is the legitimate determination of the mandatory and fundamental principle of the State legislation, without the need to resort to hypotheses of further centralization in the law-making and administration as a consequence of the broad understanding of the subject matter «international prophylaxis» (judgment no. 37/2021) compared to path followed by the constitutional case-law so far and meant to ensure the dualist model between State and Regions. By contrast, it would be appropriate to guarantee, on the one hand, the enforcement of Art. 119 Const. to provide Regions with reliable resources as they have been asked to perform administrative functions also during the crisis; on the other hand, the fulfillment of the principle of loyal cooperation and, in the event of failure by a Region, the effectiveness of the State’s substitutive powers (judgment no. 168/2021) to ensure the principle of political responsibility in the protection of the right to health.

Rosario Ferrara, Il cambiamento climatico e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): un’introduzione al tema
Il lavoro cerca di mettere in luce, dal punto di vista del diritto, l’importanza e l’attualità del dibattito in corso sul tema del cambiamento climatico, anche alla luce dei più recenti documenti dell’UE: Next Generation Eu, Recovery Fund, ecc. ai quali si aggiungono i piani nazionali di ripresa e resilienza dei singoli Stati membri dell’UE. A questo fine si passano sinteticamente in rassegna il PNRR italiano e quello della Francia e della Spagna. Particolare rilievo viene tuttavia riservato al ruolo giocato dalla giurisprudenza in alcuni casi recenti, sembrando di particolare importanza un’ordinanza del Tribunale costituzionale tedesco sul cambiamento climatico e sulla responsabilità dello Stato, alla luce dell’art. 20a del Grundgesetz, quando non vengano messe in campo le opportune politiche volte a mettere sotto controllo il riscaldamento della terra. In questo senso, tutte le politiche possono, e anzi debbono, essere riprocessate in vista di un fondamentale obiettivo, ossia il contrasto al cambiamento climatico, e il principio giuridico che spinge in questa direzione è quello di integrazione di cui all’art. 11 del TFUE.

The Climate Change and the Italian Recovery Plan: an Introduction

The Paper tries to show, from a legal point of view, the guidelines of the current discussion about the climate change, as enormous problem of our time. Very important are, at this time, the documents and the policies of the EU: Next Generation EU, Recovery Fund and so on. At the same time the paper also tries to give an overview of the Italian PNRR and of the similar Plans of France and Spain. Anyway what seems to be the most important step of this moment is the approach of the case law and, in this context, specially a judgement of the German constitutional Tribunal on the climate change and – first of all – on the State liability, in harmony with the art. 20a of the German Constitution. Finally, looking for a general and basic principle, it seems necessary – better, compulsory- to found all policies, European and national, on the integration principle, art. 11 TFUE.

Massimiliano Viola, Sulla distinzione tra disposizione e norma e l’interpretazione creatrice

Il lavoro ha per oggetto la vexata quaestio della distinzione tra disposizione e norma, specialmente per come sostenuta da chi difende la dimensione poietica dell’interpretazione giuridica. In particolare, dopo una breve esposizione del significato di quel dipolo nel pensiero di Vezio Crisafulli e delle recenti posizioni espresse sull’argomento dalla dottrina più autorevole, si intende, da un lato, confutare la tesi secondo la quale la norma non andrebbe confusa con la disposizione trattandosi di entità realmente distinte, dall’altro negare il carattere thetico della prima smentendo la natura produttrice dell’azione interpretativa e dimostrando che questa consiste in un atto necessariamente cognitivo.

On the Distinction between Law Provision and Legal Rule and the Creative Interpretation

This paper focuses on the distinction between law provision and legal rule, as supported by those defending legal interpretation’s poietic dimension. After briefly illustrating dipole’s meaning in Vezio Crisafulli’s works and most influential legal scholars’ latest positions on this matter, the article intends to query the thesis according to which legal rule should not be confused with law provision, since they are two separate entities, and to deny legal rule’s thetic trait by refuting interpretation’s productive nature and proving it is necessarily cognitive instead.