Il lungo cammino verso l’inveramento del volto costituzionale della pena per la libera espressione dell’intimità dei ristretti

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Sommario:

1. La dimensione affettiva delle persone recluse: l’incidenza della giurisprudenza costituzionale nell’emersione di un diritto. – 2. Il complesso riconoscimento dell’affettività intramuraria alla luce del decisivo intervento della Corte costituzionale. – 3. Prime considerazioni per l’attuazione di un diritto costituzionalmente garantito. – 4. Possibili sviluppi futuri. Uno sguardo altrove. – 5. Brevi considerazioni conclusive.

1. La dimensione affettiva delle persone recluse: l’incidenza della giurisprudenza costituzionale nell’emersione di un diritto. – Il riconoscimento del diritto ad una completa vita affettiva nel rispetto delle esigenze di ordine e sicurezza rappresenta, per le persone private della libertà personale1, una condizione imprescindibile per garantire un’esecuzione della pena umana e volta al reinserimento sociale nel pieno rispetto degli artt. 2, 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. I legami affettivi coinvolgono, infatti, la sfera più intima della persona e sono capaci, qualora fondati su relazioni di supporto e responsabilizzazione, di accompagnare e promuovere un positivo percorso del ristretto nel rapporto con sé e con gli altri. Per tale ragione, dovrebbero essere tutelati e favoriti, anche nel corso dell’esecuzione della pena, potendo una loro eventuale menomazione incidere negativamente sul benessere psicofisico dell’individuo.